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Significato dei termini icoterm:

Contrazione di International Commercial Terms è la serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, valida in tutto il mondo, che definisce in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione ad un’altra.

Con il termine Ex Works, conosciuto anche con l’acronimo EXW, si intende una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali; queste clausole di resa che riguardano soprattutto il campo dei trasporti sono codificate in sede internazionale nell’Incoterms nella loro ultima edizione del 2010 (nuova codifica entrata in vigore il 01/01/2011 a rettifica della precedente edizione 2000).

Questa resa, usualmente tradotta in lingua italiana come franco fabbrica è l’unica del primo gruppo, denominato E, derivato dal termine “ex”, “partenza”.

La notazione EXW, che deve essere completata dall’indicazione specifica di una località, è quella che vincola il venditore semplicemente a preparare dei beni nei suoi locali (fabbrica, magazzino ecc.) alla data concordata, provvedendo unicamente alla fornitura della documentazione adatta per l’esportazione dalla nazione di origine.

L’acquirente, da parte sua, dovrà provvedere all’operazione doganale di esportazione (nel caso fosse impossibilitato a farlo la resa dovrà essere modificata in FCA), organizzerà il trasporto e ne pagherà tutti i costi, prendendone anche tutti i rischi fino alla destinazione finale. La resa simmetrica di “Ex Works” è la Delivered Duty Paid.

Con l’espressione Free On Board (occasionalmente ed erroneamente definita anche come Freight On Board), conosciuta anche con l’acronimo FOB, si intende una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali; queste clausole di resa che riguardano soprattutto il campo dei trasporti sono codificate in sede internazionale nell’Incoterms.

Questa specifica notazione, nata per il trasporto marittimo da qui la usuale traduzione di Franco a bordo di una nave, stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino al porto d’imbarco, compresi eventuali costi per la messa a bordo della nave, nonché le spese per l’ottenimento di licenze e documentazioni per l’esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione.

Dal momento in cui la merce è considerata pronta per la partenza tutte le altre spese sono da considerarsi a carico dell’acquirente, compresi i costi di assicurazione. Per quanto concerne la responsabilità della merce questa passa dal venditore al compratore al momento in cui la merce stessa supera fisicamente la verticale della murata della nave.

La formulazione di questo termine di resa è considerata completa con l’indicazione del porto di imbarco (esempio FOB Genova). Da questo termine erano stati mutuati, anche se ormai non più corretti, anche i termini FOR – Free on Rail e FOT – Free on Truck rispettivamente in uso nel caso il trasporto avvenisse via ferrovia o via autocarro. Nel caso del trasporto ferroviario, del trasporto via strada e del trasporto aereo il termine equivalente è Free Carrier (FCA).

Con il termine Cost, Insurance and Freight, conosciuto anche con l’acronimo C.I.F., si intende una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali; queste clausole di resa che riguardano soprattutto il campo dei trasporti sono codificate in sede internazionali nell’Incoterms.

Questa specifica notazione, in uso nei trasporti via nave, stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino a destinazione, compresi eventuali costi per lo scarico della nave, nonché le spese per l’ottenimento di licenze e documentazioni per l’esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione.

Sempre a carico del venditore sonO anche le spese di assicurazione. Dal momento in cui la merce è scaricata nel porto di arrivo tutte le altre spese sono da considerarsi a carico dell’acquirente, compresi i costi doganali nella nazione di arrivo. La formulazione di questo termine di resa è considerata completa con l’indicazione del porto di destinazione (esempio C.I.F. Napoli).

Spesso viene impropriamente utilizzato anche quando il trasporto di merci avviene via strada o ferrovia, mentre in questi ultimi casi sarebbero da preferire altri termini Dello stesso gruppo di termini di resa, definito il gruppo C, fanno parte anche CFR Cost and Freight, CPT Carriage Paid To e CIP Carriage and Insurance Paid to.

Con il termine Cost and Freight, conosciuto anche con la sigla CFR, si intende una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali; queste clausole di resa che riguardano soprattutto il campo dei trasporti sono codificate in sede internazionali nell’Incoterms. Questa specifica notazione, in uso nei trasporti via nave, stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino a destinazione, compresi eventuali costi per lo scarico della nave, nonché le spese per l’ottenimento di licenze e documentazioni per l’esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione.

A carico dell’acquirente sono invece le spese di assicurazione mentre il venditore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente tutti i dati necessari per la stipula della polizza contro i rischi. Dal momento in cui la merce è scaricata nel porto di arrivo tutte le altre spese sono da considerarsi a carico dell’acquirente, compresi i costi doganali nella nazione di arrivo. La formulazione di questo termine di resa è considerata completa con l’indicazione del porto di destinazione (esempio C.F.R. Livorno). Spesso viene impropriamente utilizzato anche quando il trasporto di merci avviene via strada o ferrovia, mentre in questi ultimi casi sarebbero da preferire altri termini.

Dello stesso gruppo di termini di resa, definito il gruppo C, fanno parte anche CIF Cost, Insurance and Freight, CPT Carriage Paid To e CIP Carriage and Insurance Paid to.

Con il termine Delivered Duty Paid, conosciuto anche con l’acronimo D.D.P., si intende una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali; queste clausole di resa che riguardano soprattutto il campo dei trasporti sono codificate in sede internazionali nell’Incoterms.

Questa specifica notazione, valida per ogni tipo di trasporto, stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino ad una destinazione concordata, nonché le spese per l’ottenimento di licenze e documentazioni per l’esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione.

Anche i costi da sostenere per l’attraversamento di altre nazioni fino a destino sono a carico dello speditore e le operazioni doganali nella nazione di arrivo compresa la liquidazione di tutti gli oneri gravanti sulla merce nella nazione di destino. Viene solitamente pattuita la clausola che l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) resta a carico dell’acquirente mentre il dazio ed eventuali altre tasse sono a carico del venditore.

La formulazione di questo termine di resa è considerata completa con l’indicazione di una località specifica (esempio D.D.P. Roma) e la si può considerare come esattamente simmetrica alla resa Ex Works con tutti i rischi e gli oneri a carico di chi spedisce il materiale. Dello stesso gruppo di termini di resa, definito il gruppo D, fanno parte anche DAF Delivered At Frontier, DES Delivered Ex Ship, DEQ Delivered Ex Quay e DDU Delivered Duty Unpaid.

Con il termine Delivered Duty Unpaid, conosciuto anche con l’acronimo D.D.U., si intende una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali; queste clausole di resa che riguardano soprattutto il campo dei trasporti sono codificate in sede internazionali nell’Incoterms.

Questa specifica notazione, valida particolarmente per il trasporto via strada e ferrovia, stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino ad una destinazione concordata, nonché le spese per l’ottenimento di licenze e documentazioni per l’esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione.

Anche i costi da sostenere per l’attraversamento di altre nazioni fino a destino sono a carico del venditore. Restano a carico del destinatario le operazioni doganali nella nazione di arrivo e la liquidazione di tutti gli oneri gravanti sulla merce nella nazione di destino. La formulazione di questo termine di resa è considerata completa con l’indicazione di una località specifica (esempio D.D.U. Roma).

Dello stesso gruppo di termini di resa, definito il gruppo D, fanno parte anche DAF Delivered At Frontier, DES Delivered Ex Ship, DEQ Delivered Ex Quay e DDP Delivered Duty Paid.